20-05-2021
SOSTITUZIONE CAPPOTTO COL 110%
Importante peculiarità del Super Bonus Per l`intervento della sostituzione del cappotto non è necessaria la sostituzione di nessun impianto. Si tratta di un intervento trainante e la sostituzione dell`impianto preesistente è richiesta soltanto per gli interventi relativi alla climatizzazione. L`Agenzia delle entrate, con la più recente risposta (n. 121/2021) ha innescato una incertezza applicativa, stante la complessa articolazione del quesito posto che richiedeva le precisazioni su numerosi punti. Infatti, nella risposta si afferma che, per complessi immobiliari privi di impianti di riscaldamento, le spese per gli interventi di efficientamento energetico non possono essere ammesse alla detrazione del 110%. Il quesito appare formulato male giacché si parla di ecobonus, di cui all`art. 14 del dl 63/2013, citando anche la realizzazione del cappotto esterno, con miglioramento di due classi energetiche. Nella risposta l`Agenzia, innescata dal contribuente, precisa che in relazione ai quesiti sub 2) 3) 4) 5) e 6) si fa presente che, in base a quanto sopra chiarito e in considerazione del fatto che il complesso immobiliare oggetto dell`intervento è costituito da due unità collabenti, prive di impianto di riscaldamento (così come dichiarato dallo stesso istante), le spese per gli interventi di efficientamento energetico non possono essere ammesse, al superbonus. Preliminarmente, si ricorda che l`intervento sul cappotto, di cui alla lettera a), comma 1 dell`art. 119 del dl 34/2020 è distinto dall`intervento di sostituzione dell`impianto di climatizzazione, di cui alle lettere b) e c), comma 1 dell`art. 119 e, come più volte indicato, anche dalle varie risposte dell`Agenzia e dell`Enea, solo per la sostituzione dell`impianto di climatizzazione (condominiale o sull`unifamiliare) deve essere presente un impianto funzionante o almeno riattivabile con una semplice manutenzione, a prescindere dalla qualità del vettore. Purtroppo, se troppo articolati o formulati male, gli interpelli possono aggiungere incertezza alla complessità delle disposizioni introdotte ma, recuperando altro documento di prassi (circ. 24/E/2020) è possibile individuare quali sono gli interventi trainanti e quelli trainati, prendendo atto che l`intervento relativo al cappotto e quello relativo alla climatizzazione sono entrambi trainanti e distinti. Pare evidente, quindi, che il passaggio inserito nella risposta all`interpello appalesa una condizione ulteriore ma non rilevabile dalle disposizioni vigenti e richiamate, peraltro in una fase interpretativa, giacché per i tre interventi trainanti di efficientamento, di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell`art. 119 (cui si aggiunge quello relativo agli interventi antisismici, di cui al comma 4) le condizioni sono ben esplicitate. Infatti, nel caso di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate (cappotto termico), è necessario l`utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare dell`11/10/2017 dovendo intervenire sulle superfici che interessano l`involucro dell`edificio con un`incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell`edificio o dell`unità immobiliare situata all`interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall`esterno, mentre per tutti gli interventi di miglioramento energetico si richiede il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell`articolo 14 del dl 63/2013, garantendo il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, con la conseguente necessaria redazione dell`attestato di prestazione energetica (Ape), prima e dopo l`intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico. Per i soli interventi sulle parti comuni degli edifici e sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all`interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall`esterno, per la sostituzione dell`impianto termico, è necessario che l`impianto termico esista e abbia le caratteristiche individuate dalla lettera l-tricies), comma 1, art. 2 del dlgs. 192/2005 (come modificato dal dlgs 48/2020) che lo definisce. Pertanto, come indicato dalla norma di rango primario (art. 119), mentre per i due interventi di cui alle lettere b) e c), del comma 1 dell`art. 119 è necessaria la presenza dell`impianto termico, per l`intervento di isolamento termico questo requisito non è stato previsto e, quindi, non è richiesto, con la conseguenza che la risposta all`interpello si deve intendere relativa soltanto agli interventi sulla climatizzazione, di cui alle lettere b) e c) del comma, dovendo tenere ulteriormente presente che, in presenza di edifici collabenti (F/2), lo stesso impianto fisso può risultare anche non funzionante e che, in linea di principio, può trattarsi di un camino o di stufa a pallet, stante il fatto che non è importante quale sia il vettore energetico. Fonte: Italia Oggi https://www.italiaoggi.it/news/superbonus-uno-tsunami-che-sta-sconvolgendo-il-mondo-dell-edilizia-2519128