Tutte le risposte alle domande più comuni sulle polizze: famiglie, professionisti, PMI, condomini, sinistri e settori specifici. Se non trovi quello che cerchi, scrivici.
No, la polizza casa non è obbligatoria per legge in Italia. Diventa però di fatto obbligatoria se hai un mutuo: la banca richiede sempre una copertura incendio e scoppio sull'immobile come condizione per l'erogazione. Tutte le altre garanzie (furto, RC capofamiglia, atti vandalici) restano facoltative ma altamente consigliate. Approfondimento. La RC capofamiglia, di solito inclusa nella polizza casa, copre i danni causati a terzi da te, dai tuoi figli, dai domestici e dagli animali domestici: un singolo risarcimento può superare facilmente le decine di migliaia di euro. Nei condomini il regolamento può anche prevedere una polizza globale fabbricati obbligatoria per i singoli proprietari.
La polizza sanitaria integrativa serve perché il SSN copre le cure essenziali ma con tempi di attesa spesso di mesi per visite ed esami, e senza poter scegliere il medico. L'integrativa ti permette di accedere a strutture private, scegliere il chirurgo e ottenere rimborsi rapidi su visite ed esami specialistici. Approfondimento. Visite ed esami fatti privatamente si pagano di tasca propria. Una polizza salute li rimborsa nei limiti del contratto: prima di sceglierla conviene guardare franchigie, massimali e rete di strutture convenzionate.
Il premio di una Temporanea Caso Morte (TCM) lo calcola la compagnia su età, stato di salute, abitudine al fumo, capitale e durata. Serve quando ci sono persone economicamente dipendenti da te (figli, coniuge non lavorante), un mutuo in corso, o debiti che ricadrebbero sulla famiglia in caso di decesso. Approfondimento. La TCM è uno dei prodotti assicurativi con il miglior rapporto protezione/costo del mercato: paghi solo se muori nel periodo di copertura, e in caso di sinistro il capitale è esentasse e fuori dall'asse ereditario. Il premio dipende da età, sesso, stato di salute, abitudine al fumo e capitale richiesto: prima la stipuli, meno costa.
Una polizza casa standard copre: incendio e scoppio, furto e rapina in abitazione, allagamento da impianti interni, danni da eventi atmosferici (grandine, vento) e RC capofamiglia. NON copre di norma: danni da alluvione o terremoto (richiedono la copertura catastrofale separata), usura normale e danni dolosi commessi dall'assicurato. Approfondimento. Le polizze più complete includono anche guasti agli impianti elettrico/idraulico, rottura lastre (vetri e specchi), assistenza domiciliare urgente (idraulico, fabbro, elettricista 24/7), responsabilità civile della proprietà e tutela legale. Per immobili in zone a rischio sismico o idrogeologico la garanzia catastrofale va aggiunta: per le imprese è obbligatoria (L. 213/2023, art. 1, commi 101-111), per le famiglie resta una scelta.
La Long Term Care eroga una rendita mensile vitalizia, di un importo scelto alla stipula, se il titolare diventa non autosufficiente, cioè non riesce autonomamente a svolgere almeno 3 delle 6 attività quotidiane di base: lavarsi, vestirsi, mangiare, spostarsi, mantenere la continenza, andare in bagno. Approfondimento. Una badante o una RSA costano ogni mese cifre che pesano su qualunque bilancio familiare. Senza una LTC, il peso economico ricade interamente sulla famiglia. Conviene stipularla presto: il premio cresce con l'età, e oltre una certa soglia molte compagnie non la offrono più.
Analizziamo insieme polizze attive, gap di copertura e duplicati. Senza impegno.
Sì, la RC professionale è obbligatoria per legge per la maggior parte degli iscritti agli Ordini: avvocati, ingegneri, architetti, medici e sanitari, commercialisti, notai, geometri e altri. Per i liberi professionisti non soggetti a obbligo, resta fortemente raccomandata: una singola contestazione non coperta può azzerare anni di lavoro. Approfondimento. I riferimenti normativi principali sono: avvocati (L. 247/2012), ingegneri e architetti (D.P.R. 137/2012), medici e personale sanitario (L. 24/2017 — c.d. legge Gelli-Bianco), commercialisti, geometri, consulenti del lavoro e tutte le altre professioni ordinistiche (art. 5 D.P.R. 137/2012, in vigore dal 15 agosto 2013). Lo stesso articolo obbliga il professionista a comunicare al cliente gli estremi della polizza e il massimale. L'iscrizione all'Albo è subordinata alla copertura RC, e l'Ordine può richiedere la prova della polizza in fase di controllo.
Se commetti un errore professionale che causa un danno economico al cliente (es. un avvocato perde un'udienza per dimenticanza, un commercialista sbaglia una dichiarazione IVA), il cliente può richiederti il risarcimento. La RC professionale copre: spese legali per difenderti, risarcimento al cliente fino al massimale, costo peritale per valutare il danno. Approfondimento. La gestione del sinistro segue tipicamente questo flusso: ricezione della richiesta di risarcimento, segnalazione immediata alla compagnia, nomina del legale incaricato dalla compagnia, perizia tecnica per quantificare il danno, eventuale trattativa stragiudiziale o causa civile. Senza polizza, tutti questi costi (anche le sole spese legali) ricadono interamente sul professionista.
Il premio della RC professionale dipende da 5 fattori: categoria professionale, volume d'affari/fatturato annuo, massimale richiesto (in genere 500.000€-3M€), storico sinistri, ed eventuali attività specifiche ad alto rischio. Il premio lo calcola la compagnia sul singolo professionista, e sale parecchio per studi medici, ingegneri strutturisti o massimali alti. Approfondimento. FIM confronta le offerte delle principali compagnie del mercato. Per la stessa categoria professionale i preventivi possono essere molto diversi da una compagnia all'altra, perché ognuna pesa a modo suo il rischio della singola attività e lo storico sinistri.
Sì. Per studi associati, Società tra Professionisti (STP) o studi con dipendenti e collaboratori è possibile stipulare un'unica polizza di studio che copra tutti i professionisti coinvolti. In genere è più economica rispetto a polizze individuali separate e semplifica la gestione amministrativa e i rinnovi. Approfondimento. La polizza di studio può essere strutturata con un massimale aggregato (condiviso tra tutti gli assicurati) o con massimali individuali per professionista. Va valutata caso per caso in base a tipologia di attività, numero di professionisti e ripartizione delle quote di responsabilità. FIM verifica la struttura più adatta al tuo studio durante la consulenza iniziale.
Dipende dalla clausola della polizza. La RC professionale può essere "claims made" (copre le richieste di risarcimento ricevute durante la validità, indipendentemente da quando è stato commesso l'errore) oppure "loss occurrence" (copre solo i danni avvenuti durante la validità). La scelta influisce in modo significativo sulla continuità della protezione. Approfondimento. Le "claims made" sono oggi la formula prevalente nel mercato italiano. Vanno verificati due elementi: la retroattività (quanti anni indietro copre per fatti passati) e la postuma (per quanto tempo copre dopo la scadenza, importante in caso di cessazione attività o pensionamento). Senza una postuma adeguata, contestazioni che arrivano dopo la chiusura dello studio restano scoperte.
Confrontiamo le offerte delle principali compagnie e ti diciamo se sei davvero coperto.
Per i datori di lavoro con dipendenti, la principale assicurazione obbligatoria è quella INAIL (Infortuni sul Lavoro), gestita direttamente dall'ente. A questa si aggiunge la RC auto per i veicoli aziendali (obbligatoria per legge). Per alcune attività specifiche (es. impianti termici, ascensori, gru) ci sono ulteriori obblighi. Molte altre coperture (RC impresa, incendio, ecc.) non sono obbligatorie per legge ma sono prassi comune e spesso richieste da clienti/appaltanti.
L'INAIL copre solo gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ma con limiti importanti: la rendita INAIL per invalidità permanente è calcolata sulla retribuzione dichiarata (spesso bassa per molti artigiani), non copre le prime 3 giorni di inabilità temporanea, e non copre le spese mediche eccedenti il Servizio Sanitario. La polizza integrativa colma questi gap: indennità giornaliera sin dal primo giorno, rimborso spese mediche private, e capitali aggiuntivi per invalidità grave.
La RC impresa copre i danni causati a terzi (clienti, fornitori, passanti) connessi allo svolgimento dell'attività: un cliente scivolato nel tuo negozio, un prodotto venduto che si rivela difettoso, danni causati da tuoi dipendenti durante il lavoro. Il premio lo calcola la compagnia su settore di attività, fatturato e massimale scelto: te lo diamo sul tuo caso, con le offerte di più compagnie a confronto.
La polizza all-risk (o multirischio) per attività copre la struttura fisica (muri, tetto, impianti fissi), le attrezzature e i macchinari, le merci e le scorte, e spesso include anche la copertura per interruzione di esercizio. Si tratta di una copertura 'a tutto rischio' che indennizza tutti i danni salvo quelli espressamente esclusi, a differenza delle polizze 'a rischi nominati' che coprono solo i rischi espressamente elencati.
Non necessariamente tutto insieme. La priorità dipende dalla tua attività. Per un artigiano con un dipendente, il minimo consigliato è: RC impresa (per i danni a terzi) + infortuni integrativa per il dipendente + polizza incendio sul locale e le attrezzature. Ti aiutiamo a capire cosa è davvero indispensabile per la tua situazione specifica.
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Non esiste un obbligo di legge generalizzato, ma la polizza incendio fabbricato è quasi sempre prevista dal regolamento condominiale e richiesta dalle banche per i mutui sulle singole unità. In pratica, un condominio senza copertura assicurativa è esposto a rischi enormi: in caso di incendio o crollo strutturale, tutti i condomini risponderebbero in proporzione alle quote millesimali, potenzialmente con il proprio patrimonio personale.
Sì. La Legge 220/2012 (riforma del condominio) prevede che l'amministratore sia tenuto ad avere una polizza di RC professionale, a pena di revoca dall'incarico. La polizza deve coprire i danni cagionati nell'esercizio del mandato, con massimale adeguato. Molti amministratori hanno polizze insufficienti o con clausole limitative: è importante verificare i massimali e le esclusioni.
Le polizze condominiali (globale fabbricato, RC ascensore, ecc.) sono spese ordinarie di gestione condominiale: si ripartiscono tra i condomini in base alle quote millesimali della tabella generale. La RC Amministratore, invece, viene pagata o dal condominio come spesa di gestione (più comune) oppure direttamente dall'amministratore come costo professionale.
La globale fabbricato copre le parti comuni (scale, tetto, muri perimetrali, impianti centralizzati) e spesso anche i danni derivanti dalle parti comuni alle proprietà individuali (es. infiltrazioni dal tetto). Non copre i beni personali nelle singole unità abitative né i danni interni causati da eventi all'interno dell'appartamento stesso — per questo ogni condomino dovrebbe avere la propria polizza casa individuale.
In caso di sinistro, l'amministratore segnala il danno a FIM tramite email o telefono. FIM attiva la compagnia, coordina il sopralluogo del perito e segue l'istruttoria fino alla liquidazione. Il condominio non deve gestire direttamente la trattativa con la compagnia: ci pensiamo noi. Per i sinistri urgenti (es. allagamento, crollo) è disponibile un numero di assistenza H24.
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Generalmente no. Le polizze casa classiche coprono incendio e furto, ma gli eventi atmosferici (alluvione, esondazione, frana) sono spesso esclusi o richiedono un'estensione specifica. Molti italiani lo scoprono solo al momento del sinistro, quando è troppo tardi. Verifica la tua polizza attuale: FIM può fare un'analisi gratuita.
Sì. La L. 213/2023, art. 1, commi 101-111 obbliga le imprese con sede legale in Italia, o con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ad assicurare terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali contro sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. L'obbligo è scattato a scaglioni, dal 31 marzo 2025 per le grandi imprese, dal 1° ottobre 2025 per le medie, dal 31 dicembre 2025 per le piccole e le micro (DL 39/2025): oggi vale per tutte. Restano fuori le imprese agricole (art. 2135 c.c., escluse dal comma 110), per le quali la polizza resta facoltativa. Per chi non è in regola non è prevista una multa: chi non si assicura se ne vede tenere conto quando si assegnano contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, anche dopo un evento calamitoso (comma 102). Se non sei sicuro di essere in regola, guardiamo insieme le tue polizze.
Le coperture catastrofali tipicamente includono: terremoto/sisma, alluvione ed esondazione (tracimazione di fiumi e corsi d'acqua), frana e smottamento, maremoto, eruzione vulcanica, e sinkholes (voragini). La grandine viene solitamente trattata come 'evento atmosferico' e spesso ha una copertura separata. Ogni polizza ha la propria definizione: ti aiutiamo a capire esattamente cosa copre la tua.
Il risarcimento dipende da: (1) il valore assicurato (deve corrispondere al valore reale di ricostruzione — occhio alla sottoassicurazione), (2) la franchigia (una parte del danno a carico dell'assicurato, solitamente 2-10%), (3) il massimale della polizza. In caso di sinistro, la compagnia invia un perito per valutare i danni. FIM segue i propri clienti durante tutto il processo liquidativo.
Sì, anche se alcune zone ad alto rischio possono avere premi più elevati o alcune compagnie possono non assicurarle. La buona notizia è che con la nuova legge sulle catastrofi naturali per le imprese, il governo sta lavorando a un sistema di pool assicurativo che garantisca la copertura anche nelle zone più esposte. FIM conosce le compagnie disponibili ad assicurare ogni tipo di zona.
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Una polizza cyber risk copre le perdite economiche derivanti da attacchi informatici, violazioni di dati personali e interruzioni dei sistemi IT. Le 5 coperture tipiche sono: ripristino dati dopo ransomware, business interruption (perdita ricavi durante il fermo), responsabilità GDPR verso terzi, costi di gestione della crisi e estorsione cyber. Approfondimento. Nel dettaglio, una polizza cyber completa include: (1) ripristino dati e sistemi dopo attacco ransomware o malware; (2) mancato guadagno durante il fermo operativo; (3) responsabilità verso terzi per data breach — sanzioni del Garante, risarcimenti, spese legali; (4) costi di gestione crisi (forensi, comunicazione, notifiche agli interessati); (5) cyber extortion (pagamento riscatto o spese per non pagarlo). Il prodotto DUAL Cyber Smart Plus distribuito da FIM include tutte queste coperture in un unico pacchetto.
No, la Direttiva NIS2 (recepita in Italia con D.Lgs. 138/2024) non obbliga esplicitamente a stipulare una polizza cyber. Impone però misure di sicurezza proporzionate al rischio, inclusa la gestione del rischio finanziario. Circa 66.000 entità italiane tra settori critici ed essenziali devono dimostrare di gestire adeguatamente i rischi informatici. Approfondimento. Una polizza cyber è uno degli strumenti di compliance più efficaci perché, in caso di ispezione CSIRT, dimostra che l'azienda ha adottato misure concrete di risk management e di trasferimento del rischio residuo. NIS2 sanziona la mancata adozione di misure adeguate con multe fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato globale, oltre alla responsabilità personale degli amministratori.
In caso di data breach il GDPR impone 3 obblighi: notifica al Garante entro 72 ore, comunicazione agli interessati se il rischio è elevato, e documentazione completa dell'incidente. Le sanzioni possono arrivare fino al 4% del fatturato globale o 20 milioni di euro (il maggiore dei due). Approfondimento. Una polizza cyber copre: le spese legali per gestire la procedura GDPR, il costo materiale delle notifiche (mailing, call center), l'eventuale risarcimento agli interessati per il danno subito e — solo su alcune polizze e nei limiti consentiti dalla legge — le sanzioni amministrative del Garante. DUAL Cyber Smart Plus include il supporto di una rete di specialisti cyber che gestiscono l'incidente al posto dell'azienda, riducendo drasticamente i tempi di reazione.
Il premio lo calcola la compagnia su cinque fattori: fatturato, settore di attività, numero di dipendenti, tipologia di dati trattati e misure di sicurezza già in atto (backup, 2FA, formazione del personale). Approfondimento. Scegliendo una franchigia più alta il premio scende: di quanto, lo dice la quotazione. Anche le buone prassi di sicurezza pesano a favore. FIM chiede le quotazioni sul mercato cyber, a partire da DUAL con cui ha un mandato diretto, e le confronta sul profilo di rischio dell'azienda.
La "claims made" è la formula contrattuale per cui la polizza copre i sinistri denunciati durante il periodo di validità, indipendentemente da quando l'evento si è verificato. La retroattività illimitata è un'opzione premium che estende la copertura anche a violazioni avvenute prima della stipula: conta, perché un attacco può restare silente per mesi. Approfondimento. La retroattività illimitata è particolarmente importante nel cyber: secondo le statistiche di settore (IBM Cost of a Data Breach Report 2024), il tempo medio per identificare un breach è di 194 giorni e per contenerlo altri 64. Senza retroattività, un attacco scoperto oggi ma avvenuto due anni fa resterebbe interamente a carico dell'azienda. DUAL Cyber Smart Plus include la retroattività illimitata come caratteristica standard.
Sì, la business interruption cyber è una delle coperture più importanti. Copre il mancato guadagno durante il periodo in cui i sistemi sono fermi o degradati a causa di un attacco. Il calcolo si basa sul fatturato giornaliero medio dell'azienda. Attenzione: c'è quasi sempre una franchigia temporale e un massimale di giorni. Approfondimento. La franchigia temporale è il periodo iniziale di fermo NON coperto: tipicamente 8-24 ore. Il massimale di giorni indica fino a quando viene riconosciuto il mancato guadagno: in genere 30-90 giorni. DUAL Cyber Smart Plus copre fino a 30 giorni di fermo con franchigia temporale di 8 ore. Per importi di fatturato superiori si possono richiedere estensioni dedicate.
Sì, forse ancora di più di una grande azienda. I professionisti trattano spesso dati sensibili (medici, avvocati, commercialisti, consulenti) e hanno strutture IT meno protette. Un ransomware che blocca lo studio per una settimana significa zero ricavi, più i costi di ripristino. Per gli studi professionali la polizza cyber copre: interruzione attività, recupero dati, spese legali GDPR, e la responsabilità verso clienti per dati sottratti. Il DUAL Cyber Smart Plus è disponibile anche per studi mono-professionali.
Sì. La grande maggioranza degli incidenti cyber (oltre il 90% secondo le statistiche) inizia da un errore umano — un clic su un link di phishing, una password debole, un allegato infetto aperto da un dipendente. Le polizze cyber moderne coprono esplicitamente questi scenari, purché l'errore non sia intenzionale o fraudolento. Alcune polizze offrono anche formazione cyber per i dipendenti come servizio accessorio.
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La Business Interruption (BI) è la copertura che indennizza il mancato margine di contribuzione e i costi fissi che l'azienda continua a sostenere durante il periodo di fermo produzione causato da un sinistro indennizzabile (incendio, allagamento, danno macchinario, ecc.). Senza BI, anche un'impresa con polizza Property completa rischia di non riprendersi: quando il capannone o le macchine vengono ripristinati, i clienti potrebbero aver già spostato gli ordini su altri fornitori. La BI è la copertura che statisticamente fa la differenza tra le aziende che riaprono dopo un sinistro grave e quelle che chiudono definitivamente.
La maggior parte delle polizze RC Prodotto italiane esclude espressamente USA, Canada e talvolta UK perché in questi paesi vige un sistema di responsabilità (strict liability, punitive damages, class action) che genera richieste danni di ordini di grandezza superiori a quelli italiani ed europei. Per esportare in sicurezza serve un'estensione territoriale specifica con limiti dedicati e a volte una polizza separata. FIM cerca queste coperture sul mercato, presso compagnie internazionali specializzate nell'export verso USA e UK.
Sì. La L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), art. 1 comma 101, ha introdotto per tutte le imprese iscritte al Registro Imprese — dalle ditte individuali alle grandi società — l'obbligo di stipulare entro il 31/03/2025 (poi prorogato) una copertura assicurativa contro i danni causati da terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni su immobili, terreni, impianti e attrezzature. La mancata adesione comporta sanzioni e l'esclusione da contributi e agevolazioni statali. Per le micro e piccole imprese sono previste tempistiche e modalità adattate.
I massimali Property si determinano sui valori a nuovo dei beni assicurati: capannone (costo di ricostruzione a regola d'arte, non valore di mercato), macchinari (valore a nuovo non ammortizzato), scorte (valore di acquisto medio nei 12 mesi). Per la Business Interruption il massimale si calcola sul margine di contribuzione (fatturato meno costi variabili) per il periodo massimo di indennizzo (tipicamente 12-18-24 mesi). Una sotto-assicurazione attiva la "regola proporzionale": il sinistro viene indennizzato in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore reale.
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Nei lavori pubblici sì. L'art. 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 obbliga l'esecutore a consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza che copra i danni a opere e impianti durante l'esecuzione e la responsabilità civile verso terzi. Nei lavori privati non c'è un obbligo di legge, ma la chiedono quasi sempre il committente o la banca che finanzia l'opera. Senza CAR, i danni in cantiere li paga l'impresa.
Il premio lo calcola la compagnia sul singolo cantiere: valore dell'opera, durata dei lavori, tipologia (nuova costruzione, ristrutturazione, demolizione) e rischi particolari come centri storici, opere preesistenti vicine o scavi profondi. Una percentuale valida per tutti non esiste. Confrontiamo le offerte delle compagnie con cui lavoriamo e ti diamo il premio sul tuo cantiere, insieme alle condizioni che lo giustificano.
A volte sì. La fideiussione assicurativa la rilascia una compagnia autorizzata al ramo cauzioni, che valuta l'impresa con criteri suoi: bilanci, regolarità contributiva, lavori già eseguiti. Può accettare un'impresa che la banca ha respinto, ma non è automatico, e i tempi dipendono dall'istruttoria. Noi prepariamo la pratica con i documenti che la compagnia chiederà e controlliamo che il testo della garanzia sia quello richiesto dal bando.
L'obbligo della decennale postuma (art. 4 del D.Lgs. 122/2005, con lo schema tipo del D.M. 20 luglio 2022 n. 154) riguarda il costruttore che vende a una persona fisica un immobile da costruire. Le ristrutturazioni restano fuori da quell'obbligo. Per i lavori importanti esistono però polizze postume volontarie, di durata variabile, che coprono i vizi e i difetti dell'opera di cui l'impresa risponde secondo l'art. 1669 del Codice Civile.
CAR, postuma decennale e fideiussioni: partiamo dal capitolato e ti diciamo cosa serve davvero.
Sì. La L. 24/2017 (Gelli-Bianco) ha reso obbligatoria la copertura assicurativa per tutti gli esercenti professioni sanitarie, sia nell'attività libero-professionale sia in quella in regime di dipendenza (con polizza per colpa grave). L'obbligo è ribadito dal D.M. 232/2023 che ha definito i requisiti minimi delle polizze (massimali, retroattività, ultrattività). Esercitare senza copertura espone a sanzioni disciplinari, rischio penale per l'esercizio dell'attività e responsabilità patrimoniale illimitata.
La RC libero-professionale copre l'attività privata del medico (studio, intramoenia, consulenze) e risponde direttamente al paziente per qualsiasi grado di colpa. La Colpa Grave per dipendenti SSN o strutture private convenzionate copre invece la rivalsa che la struttura può esercitare sul medico in caso di colpa grave: la struttura risarcisce il paziente, poi può chiedere al medico fino a 3 volte la retribuzione lorda annua. Sono due polizze distinte e spesso necessarie entrambe per chi svolge attività mista.
Il D.M. 232/2023 ha fissato massimali minimi diversi per specialità: 1M€ per professioni a basso rischio (es. nutrizionista), fino a 4-5M€ per chirurgie ad alta complessità (ortopedia, chirurgia generale, ginecologia ostetricia). FIM analizza la tua specialità, il volume di prestazioni e la storia sinistri per consigliare il massimale adeguato — ricordando che in caso di danno grave a un paziente giovane le richieste possono superare i 2-3M€.
Per uno studio odontoiatrico tipo il pacchetto consigliato è: RC professionale del titolare (e degli altri odontoiatri/igienisti), RC del datore di lavoro per i dipendenti, polizza incendio/furto su locali e riuniti (riuniti, OPT, scanner intraorali sono spesso il bene di valore principale), cyber sanitario per gestione cartelle e fatturazione elettronica, infortuni integrativa per i dipendenti. Il premio dipende da specialità, numero di professionisti, valore delle attrezzature e massimali: lo calcoliamo sul vostro studio.
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I premi delle polizze welfare collettive (salute, infortuni, LTC) sottoscritte dall'azienda a favore della generalità o di categorie omogenee di dipendenti sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 100 TUIR (entro il limite del 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente) o dell'art. 95 TUIR senza limiti se previste da contratto, accordo o regolamento aziendale. Si deducono anche ai fini IRAP. Per la TCM e la previdenza complementare valgono limiti specifici per dipendente. Verifica sempre con il commercialista la modalità più adatta alla tua azienda.
No, se la polizza è strutturata correttamente. L'art. 51 comma 2 TUIR esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi versati dal datore a enti o casse aventi finalità assistenziale (lett. a), nonché le erogazioni in natura per finalità di assistenza sociale, educazione, istruzione, ricreazione (lett. f, f-bis, f-ter), purché offerte alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee. La polizza salute, infortuni e LTC rientrano in questo perimetro. Differente trattamento per i fringe benefit (es. auto aziendale): per il 2024-2025 la soglia di esenzione fringe benefit è elevata a 1.000€ (2.000€ con figli a carico).
L'agevolazione fiscale richiede che il welfare sia offerto alla "generalità dei dipendenti" o a "categorie omogenee" (es. tutti i quadri, tutti gli operai, tutti gli impiegati di una sede). Non puoi offrire il benefit solo a singoli dipendenti scelti, pena la riqualificazione fiscale come retribuzione tassata. Puoi però differenziare le categorie (es. salute base per tutti, salute premium solo per i quadri) purché il criterio sia oggettivo e non discrezionale.
Puoi introdurre il welfare in tre modi: (1) per obbligo del CCNL applicato (alcuni contratti — metalmeccanici industria, terziario, edili — prevedono già coperture welfare obbligatorie), (2) tramite accordo aziendale o territoriale firmato con i sindacati (con vantaggi fiscali aggiuntivi su premi di risultato convertiti in welfare ex L. 208/2015 commi 182-190), (3) tramite regolamento aziendale unilaterale. Le ultime due modalità danno massima flessibilità. Per piani strutturati e premi di produttività convertibili, l'accordo sindacale è la via più solida.
Per una PMI con 15 dipendenti, un pacchetto welfare base con polizza salute collettiva (rimborso visite ed esami in network) e infortuni extra-professionali si colloca tipicamente tra 350€ e 600€ per dipendente all'anno, quindi 5.250-9.000€ totali. Considerando la deducibilità IRES + IRAP (27,9%), il costo netto reale per l'azienda scende a 3.785-6.490€. Il calcolatore in pagina ti dà una stima personalizzata. Ricorda che lo stesso valore in stipendio costerebbe all'azienda quasi il doppio.
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In generale il sinistro va denunciato entro 3 giorni dall'evento. Per la RC Auto il termine è fissato per legge a 3 giorni dall'incidente (art. 1913 c.c.). Per altre polizze (casa, infortuni, vita, professionali) i termini possono variare da 3 a 15 giorni a seconda del contratto. Approfondimento. Il ritardo nella denuncia può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo se la compagnia dimostra di aver subito un pregiudizio (es. impossibilità di accertare i fatti). Contatta FIM subito dopo l'evento, anche prima della scadenza: ti diciamo esattamente quali documenti raccogliere, come compilare la denuncia e quali errori evitare.
In caso di diniego o liquidazione parziale ingiusta, hai 4 strumenti per reagire: perizia di parte (per contestare la valutazione del perito della compagnia), reclamo scritto all'Ufficio Reclami dell'impresa (risposta entro 45 giorni), ricorso all'Arbitro Assicurativo, e in ultima istanza la mediazione obbligatoria o l'azione civile. FIM ti affianca in tutte le fasi. Approfondimento. Dal 15 gennaio 2026 è operativo l'Arbitro Assicurativo (arbitroassicurativo.org): se la compagnia non risponde al reclamo entro 45 giorni o risponde in modo insoddisfacente, puoi presentare ricorso online entro 12 mesi, senza avvocato, con un contributo di 20 euro rimborsato in caso di accoglimento. Resta ferma la mediazione assicurativa (D.Lgs. 28/2010), passaggio obbligatorio prima del ricorso giudiziale per molte controversie: spesso le compagnie aprono trattative concrete proprio in questa fase per evitare la causa.
No. Per tutti i clienti FIM, la gestione del sinistro è inclusa senza costi aggiuntivi nel servizio di brokeraggio. Questo è uno dei principali vantaggi di avere un broker rispetto ad acquistare direttamente da una compagnia o online: ti seguiamo personalmente dalla denuncia alla liquidazione. Approfondimento. Il valore reale del servizio si misura nei sinistri complessi: perizie contestate, danni rilevanti, controversie con la compagnia. In questi casi la differenza tra una gestione amatoriale e una gestione professionale può tradursi in migliaia di euro recuperati. Per FIM la gestione sinistri è un investimento nella relazione di lungo periodo, non un servizio a parte da fatturare.
Sì. Possiamo affiancarti anche in questo caso, in particolare quando la compagnia oppone resistenza al pagamento o quando il sinistro è di rilievo. Contattaci per una consulenza preliminare gratuita: valuteremo insieme la situazione e ti indicheremo il percorso più efficace. Approfondimento. In questi casi possiamo intervenire come consulenti tecnici di parte, predisporre lettere formali, organizzare perizie e gestire la procedura di mediazione. Per situazioni che richiedono assistenza legale ti mettiamo in contatto con avvocati specializzati in diritto assicurativo del nostro network. Se la polizza è recente e male impostata, ti suggeriamo anche se conviene spostarla al rinnovo.
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Dipende da settore, dimensione e coperture, e una media valida per tutte non esiste. Manifattura e costruzioni pesano di più per il rischio fisico, il terziario spende meno sui beni e di più su RC e cyber. Il numero per la tua impresa lo dà un preventivo, con le offerte di più compagnie a confronto.
Sì. La L. 213/2023, art. 1, commi 101-111 obbliga le imprese con sede legale in Italia, o con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ad assicurare terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali contro sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. L'obbligo è scattato a scaglioni, dal 31 marzo 2025 per le grandi imprese, dal 1° ottobre 2025 per le medie, dal 31 dicembre 2025 per le piccole e le micro (DL 39/2025): oggi vale per tutte. Restano fuori le imprese agricole (art. 2135 c.c., escluse dal comma 110), per le quali la polizza resta facoltativa. Per chi non è in regola non è prevista una multa: chi non si assicura se ne vede tenere conto quando si assegnano contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, anche dopo un evento calamitoso (comma 102).
La RC Impresa copre i danni causati a terzi nell'esercizio dell'attività. Il premio lo calcola la compagnia su fatturato, numero di dipendenti, settore e massimale. Molte imprese la affiancano a una polizza All Risk sui beni.
Il D.Lgs. 138/2024, che recepisce la direttiva NIS2, si applica a una parte delle imprese italiane e chiede loro di curare anche la sicurezza dei fornitori: chi lavora per loro se lo vede chiedere a cascata. Anche senza obblighi, un attacco informatico costa fermo operativo, recupero dei dati e danni di reputazione.
I fattori principali sono: settore di attività (codice ATECO), fatturato annuo, numero di dipendenti, presenza di impianti/macchinari, storico sinistri, e coperture richieste. Un broker indipendente come FIM può confrontare le offerte di 20 compagnie per trovare il miglior rapporto qualità-prezzo.
Calcolatore di rischio gratuito basato su settore, dimensione ed esposizione reale.
No. L'assicurazione INAIL gestita per conto dello Stato interviene per il personale e per gli alunni solo in attività specifiche (laboratori, educazione fisica, esperienze tecnico-scientifiche) e entro prestazioni delimitate: non rimborsa le spese mediche e non copre la responsabilità civile verso terzi, cioè la culpa in vigilando dell'art. 2048 c.c. Restano scoperti gran parte degli infortuni della vita scolastica: ricreazione, mensa, cortile, uscite. È il motivo per cui quasi tutte le scuole sottoscrivono una polizza integrativa.
Nella scuola statale quasi sempre le famiglie, con un contributo volontario deliberato dal Consiglio d'Istituto e comunicato con circolare; in alcuni istituti la quota del personale passa dal bilancio della scuola. Va verificato istituto per istituto, perché da lì dipendono il capitolato e il modo in cui si comunica il premio alle famiglie, distinguendolo dalle quote obbligatorie.
Nulla. Il broker è remunerato dalla provvigione riconosciuta dall'impresa di assicurazione, già compresa nel premio e dichiarata al contraente. L'istituto non sostiene alcun onere per l'analisi delle polizze, per il capitolato, per il confronto delle offerte o per l'assistenza sui sinistri. Se dall'analisi emerge che le coperture in essere vanno bene così, ve lo diciamo e finisce lì.
Nella scuola statale l'incarico segue il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023): per un servizio senza esborso diretto si procede di norma con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), con decisione a contrarre motivata del Dirigente Scolastico e nel rispetto del D.I. 129/2018: determina, CIG, principio di rotazione. Nelle scuole paritarie il Codice non si applica e basta un atto interno. In entrambi i casi gli atti sono dell'istituto: il broker porta i propri documenti (iscrizione al RUI, polizza di responsabilità professionale, dichiarazioni), non scrive la determina con cui viene scelto.
Sempre e solo l'istituto. FIM trasmette la richiesta di quotazione agli operatori che dispongono di prodotti scolastici, tutti sullo stesso capitolato e sugli stessi dati di rischio, e consegna al Dirigente una relazione comparativa con una raccomandazione motivata. L'affidamento resta un atto della scuola. Chi redige gli atti per conto della stazione appaltante non partecipa alla procedura e non ne trae beneficio diretto (art. 16 D.Lgs. 36/2023): teniamo separate le due cose e lo mettiamo per iscritto.
Di norma no. Dirigente Scolastico e Direttore S.G.A. rispondono in proprio, davanti alla Corte dei conti, del danno erariale causato nell'esercizio delle funzioni: la copertura di responsabilità civile patrimoniale è una polizza della persona, non dell'istituto. Nella nostra esperienza è la garanzia più spesso assente o sottodimensionata. Nel check-up la verifichiamo per prima.
Il capitolato che scriviamo chiede come requisito minimo la denuncia online accessibile direttamente dalle famiglie, un help desk della compagnia e tempi di liquidazione scritti nel contratto. La segreteria non deve fare da sportello. FIM interviene sui casi che si complicano, sui rapporti con la compagnia e sul controllo che le liquidazioni rispettino quanto pattuito.
Le determine di affidamento si concentrano fra giugno e settembre, con decorrenza tipica delle polizze al 1° settembre o al 31 ottobre. Il momento giusto per leggere le polizze è la primavera: da marzo a maggio la segreteria ha il tempo di istruire la pratica senza proroghe tecniche. Con affidamenti triennali la finestra torna una volta ogni tre anni.
Si semplifica. Non si applica il Codice dei contratti pubblici, quindi incarico e polizza si decidono con un atto interno in tempi brevi. Il pacchetto di solito è più ampio: infortuni, responsabilità civile, incendio e furto sui beni propri, tutela legale, perché edificio e dotazioni sono spesso della scuola e non dell'ente locale.
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