Trasparenza · Reg. IVASS 40/2018 — Allegato 3 (MUP), agg. Provv. 169/2026
Modulo Unico Precontrattuale
Qui trovi per intero l'informativa precontrattuale che FIM Insurance Broker consegna a ogni cliente prima della sottoscrizione di un contratto assicurativo. Dal Provvedimento IVASS n. 147 del 20 giugno 2024 questa informativa si chiama Modulo Unico Precontrattuale (MUP) e ha preso il posto dei vecchi Allegati 3, 4, 4-bis e 4-ter: un unico documento in otto sezioni al posto di quattro moduli separati.
Il testo che segue è il MUP per i prodotti assicurativi (Allegato 3 al Reg. IVASS 40/2018), aggiornato al Provvedimento n. 169/2026 del 15 gennaio 2026. Per i prodotti d'investimento assicurativi (IBIP) si applica il MUP dell'Allegato 4, consegnato in aggiunta alla documentazione di prodotto.
Ultima revisione: 19 agosto 2026
Allegato 3 — Reg. IVASS 40/2018 (testo vigente)
Modulo Unico Precontrattuale per i prodotti assicurativi
Sezione I
Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente
Denominazione: FIM Insurance Broker S.a.s. di Manzo Arturo & C.
Sede legale: Via Roma 41, 04012 Cisterna di Latina (LT) — Italia
P.IVA / C.F.: 02637640596 — REA: LT - 187466
Recapiti: tel. +39 06 96883381 — email info@fimbroker.it — PEC fiminsurancebrokersas@pec.it
Sito internet attraverso cui avviene la promozione dei contratti di assicurazione: www.fimbroker.it
Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI): Sezione B — mediatori di assicurazione e riassicurazione (broker), numero B000405449, iscrizione decorrente dal 20 gennaio 2012. Gli estremi identificativi e la decorrenza dell'iscrizione possono essere verificati consultando il RUI su servizi.ivass.it/RuirPubblica.
Tipologia di attività di distribuzione svolta: distribuzione assicurativa e riassicurativa svolta a titolo principale. FIM Insurance Broker non è iscritta alla Sezione E del RUI e non opera per conto o su incarico di un altro intermediario.
Legale rappresentante: Arturo Manzo (socio accomandatario).
Autorità di vigilanza: IVASS — Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale 21, 00187 Roma — www.ivass.it.
Sezione II
Informazioni sul modello di distribuzione
FIM Insurance Broker agisce su incarico del contraente e non in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione. È questa la differenza sostanziale fra un broker iscritto alla Sezione B e un agente: il mandato ce lo dà il cliente, non la compagnia.
Collaborazioni orizzontali. Una parte dei contratti è distribuita in collaborazione con altri intermediari regolarmente iscritti al RUI, ai sensi dell'art. 22, comma 10, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221. Quando il singolo contratto è distribuito in collaborazione, l'identità dell'altro intermediario, la sezione del RUI a cui appartiene e il ruolo svolto sono indicati nel Modulo consegnato per quel contratto. L'elenco delle imprese raggiunte tramite collaborazione è riportato più sotto in questa pagina.
Sezione III
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
FIM Insurance Broker non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione.
Nessuna impresa di assicurazione, né alcuna impresa controllante di un'impresa di assicurazione, detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di FIM Insurance Broker S.a.s.
Il broker ha adottato misure organizzative per identificare, prevenire e gestire i conflitti di interesse che possono insorgere nella distribuzione: separazione delle funzioni, formazione continua del personale, gestione trasparente delle remunerazioni e dei rapporti con le imprese. Se quelle misure non bastassero a evitare il rischio di compromettere gli interessi del contraente, il conflitto viene comunicato per iscritto prima della conclusione del contratto, con l'indicazione della natura e della fonte, così che la decisione resti informata.
Sezione IV
Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
FIM Insurance Broker fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private: prima della proposta il contraente riceve una raccomandazione personalizzata che spiega i motivi per cui un determinato contratto è ritenuto il più indicato a soddisfare le sue richieste ed esigenze.
La consulenza è fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter, comma 4, del Codice: l'analisi è condotta su un numero sufficiente di contratti disponibili sul mercato, tale da consentire una raccomandazione formulata secondo criteri professionali.
FIM Insurance Broker non distribuisce in via esclusiva i contratti di una o più imprese di assicurazione e non è vincolata da obblighi contrattuali che le impongano di farlo. Per questo motivo la denominazione delle imprese di cui distribuisce i contratti è pubblicata in questa pagina e tenuta aggiornata. Il contraente può in ogni momento chiederne la consegna o la trasmissione su supporto durevole scrivendo a info@fimbroker.it.
Prima di ogni proposta vengono raccolte — anche mediante questionario scritto — le informazioni necessarie a comprendere le richieste ed esigenze del contraente (demands & needs). Il contraente è tenuto a fornire informazioni accurate, complete e veritiere: dichiarazioni inesatte o reticenti possono pregiudicare la valutazione di adeguatezza e l'efficacia stessa della copertura.
Sezione V
Informazioni sulle remunerazioni
Natura del compenso. FIM Insurance Broker è remunerata mediante commissione (provvigione) inclusa nel premio assicurativo e corrisposta dall'impresa di assicurazione. In casi specifici, e previo accordo scritto con il cliente, può essere previsto un onorario corrisposto direttamente dal cliente per attività di consulenza qualificata, risk management o assistenza su programmi assicurativi complessi. Le due forme possono coesistere sullo stesso rapporto.
Su richiesta del contraente vengono comunicate la natura e l'ammontare del compenso percepito in relazione al contratto proposto, ai sensi dell'art. 119-bis del Codice delle Assicurazioni Private.
R.C. auto. Per i contratti del ramo responsabilità civile auto viene comunicata la misura della provvigione percepita, nei termini previsti dall'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private e dalle relative disposizioni di attuazione.
Collaborazioni orizzontali. Quando il contratto è distribuito insieme ad altri intermediari, l'informativa sul compenso è complessiva: riguarda cioè i compensi percepiti da tutti gli intermediari coinvolti nella distribuzione di quel prodotto.
FIM Insurance Broker non è iscritta alla Sezione D del RUI e non distribuisce polizze connesse a mutui o altri finanziamenti in qualità di intermediario bancario o finanziario.
Sezione VI
Informazioni sul pagamento dei premi
Separazione patrimoniale. I premi pagati per il tramite del broker costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell'intermediario, ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni Private: sono depositati su un conto corrente bancario dedicato e non sono aggredibili dai creditori di FIM Insurance Broker.
La normativa consente, in alternativa al conto separato, di prestare una fideiussione bancaria che attesti una capacità finanziaria permanente pari al 4% dei premi incassati (art. 117, comma 3-bis, del Codice). FIM Insurance Broker non si avvale di questa facoltà e opera con il regime del conto corrente separato.
Efficacia liberatoria. I premi pagati a FIM Insurance Broker si considerano riscossi dall'impresa di assicurazione dal momento del pagamento, con effetto liberatorio per il contraente.
Modalità di pagamento ammesse:
- assegni bancari, postali o circolari muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico e altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici anche on-line, che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati al punto 1;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie riferite allo stesso veicolo assicurato per la r.c. auto; per gli altri rami danni il contante è ammesso entro il limite di 750 euro annui per ciascun contratto.
Il limite di 750 euro discende dal Reg. IVASS 40/2018 ed è più stringente della soglia antiriciclaggio prevista dal D.Lgs. 231/2007: è quello che vale nel rapporto con noi.
Sezione VII
Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
Reclami sul comportamento dell'intermediario. I reclami relativi al comportamento di FIM Insurance Broker vanno inoltrati per iscritto a uno di questi recapiti:
- PEC: fiminsurancebrokersas@pec.it
- Raccomandata A/R: Ufficio Reclami — FIM Insurance Broker S.a.s., Via Roma 41, 04012 Cisterna di Latina (LT)
- Email: reclami@fimbroker.it
Il riscontro scritto arriva entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
Reclami sul comportamento dell'impresa. I reclami che riguardano l'impresa di assicurazione o la gestione del contratto vanno inoltrati direttamente all'Ufficio Reclami della compagnia, i cui recapiti sono indicati nel DIP Aggiuntivo e nelle Condizioni di Assicurazione. Anche in questo caso il termine di riscontro è di 45 giorni.
Arbitro Assicurativo. In caso di mancato riscontro entro i 45 giorni o di riscontro non soddisfacente, il contraente può presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, istituito presso l'IVASS ai sensi dell'art. 187.1 del Codice delle Assicurazioni Private e dell'art. 141, comma 7, del Codice del Consumo, e disciplinato dal Decreto interministeriale MIMIT 6 novembre 2024, n. 215. Il ricorso si presenta esclusivamente online tramite il portale arbitroassicurativo.org, dove sono consultabili i requisiti di ammissibilità e le modalità di presentazione. La procedura è operativa dal 15 gennaio 2026.
Altri rimedi. Restano disponibili la segnalazione a IVASS per violazioni della normativa di settore (ivass.it/consumatori/reclami), gli altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie indicati nei DIP Aggiuntivi, la mediazione in materia di contratti assicurativi (D.Lgs. 28/2010) e, in ogni caso, il ricorso all'Autorità Giudiziaria.
Polizza di responsabilità civile professionale. L'attività di FIM Insurance Broker è coperta da polizza RC professionale conforme ai requisiti dell'art. 112, comma 3, del Codice e del Reg. IVASS 40/2018, con massimale unico di € 2.500.000, sia per singolo sinistro sia in aggregato annuo — sopra i minimi di legge. Gli estremi identificativi della polizza sono forniti su richiesta scritta.
Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione. Se il danno patrimoniale causato dall'attività del broker non venisse risarcito dall'intermediario né indennizzato attraverso la polizza RC professionale, il contraente può rivolgersi al Fondo di garanzia gestito da CONSAP S.p.A. — Via Yser 14, 00198 Roma, tel. 06 85796538, fondobrokers@consap.it (consap.it/fondo-brokers).
Procedura dettagliata, modulistica e canali di contatto sulla pagina Reclami e Arbitro Assicurativo.
Sezione VIII
Informazioni sul diritto all’oblio oncologico
Ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione non possono essere richieste informazioni relative a patologie oncologiche da cui il contraente o l'assicurato sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni. Il termine scende a cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per alcune patologie il Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024 prevede termini più brevi, indicati nella tabella allegata al decreto stesso.
Le stesse informazioni non possono essere acquisite da altre fonti, e l'assicurato non è tenuto a sottoporsi a visite mediche di controllo o accertamenti sanitari finalizzati a ottenerle.
Cancellazione dei dati. Quando informazioni di questo tipo siano già state acquisite, il contraente o l'assicurato può trasmettere la certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico: le informazioni vengono cancellate entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione, secondo quanto previsto dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS 40/2018.
Clausole nulle. Le clausole contrattuali in contrasto con l'art. 2, commi da 1 a 5, della Legge n. 193 del 2023 sono nulle, e le informazioni eventualmente acquisite in violazione del diritto all'oblio non possono incidere sulle condizioni del rapporto contrattuale.
Le informazioni di dettaglio riferite al singolo prodotto sono riportate nel DIP Aggiuntivo redatto dall'impresa di assicurazione.
Imprese di assicurazione di cui distribuiamo i contratti
Pubblichiamo questo elenco perché la Sezione IV del MUP lo richiede a chi, come noi, non lavora in esclusiva per nessuna compagnia. È aggiornato e puoi chiederne copia su supporto durevole in qualsiasi momento.
Le imprese indicate come «collaborazione tramite agenzia» sono raggiunte attraverso accordi di collaborazione orizzontale con altri intermediari iscritti al RUI: per il singolo contratto gli estremi dell'intermediario coinvolto sono indicati nel Modulo che ti consegniamo.
Cosa ricevi oltre al Modulo
Il MUP riguarda noi e il modo in cui lavoriamo. Sul prodotto, la documentazione la redige l'impresa di assicurazione e ti viene consegnata o resa accessibile prima della sottoscrizione:
- DIP — Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti danni: scheda sintetica standardizzata UE (Reg. UE 2017/1469).
- DIP Vita per i prodotti vita e KID (Key Information Document) per i prodotti d'investimento assicurativi, ai sensi del Reg. UE 1286/2014 (PRIIPs).
- DIP Aggiuntivo redatto dall'impresa secondo lo schema IVASS: dettagli di prodotto, esclusioni, franchigie, regole di liquidazione, recapiti dell'Ufficio Reclami della compagnia, informativa sul diritto all'oblio oncologico e sulle procedure di ricorso all'Arbitro Assicurativo.
- Condizioni di Assicurazione integrali, glossario tecnico e set informativo dell'impresa.
- Questionario demands & needs e, per gli IBIP, questionario di adeguatezza e appropriatezza (artt. 119-ter e 121-septies del Codice).
- Eventuale relazione di adeguatezza scritta, su richiesta o per i prodotti complessi.
Per ricevere copia dei documenti relativi a una specifica compagnia o a un prodotto, chiedila in fase di preventivo o scrivici a info@fimbroker.it.
Diritto di recesso
Per i contratti stipulati a distanza o fuori dai locali commerciali, il contraente consumatore ha diritto di recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (30 giorni per i contratti vita), senza obbligo di motivazione e senza penali, ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private e del Codice del Consumo. Le modalità di esercizio sono indicate nel contratto e nel DIP Aggiuntivo.
Privacy e trattamento dati
Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal Reg. UE 2016/679 (GDPR) e dalla nostra informativa privacy, consegnata insieme alla documentazione precontrattuale.
Nota. Questo documento riproduce il Modulo Unico Precontrattuale previsto dall'Allegato 3 al Reg. IVASS 40/2018 ed è messo a disposizione del pubblico per consultazione. La versione consegnata al singolo cliente è datata, sottoscritta dalle parti e integrata con le informazioni specifiche del rapporto e del contratto proposto. Per la copia controfirmata o per qualsiasi chiarimento, scrivi a info@fimbroker.it.