Trasparenza · Reg. IVASS 40/2018 mod. Provv. 163/2025
Reclami e Arbitro Assicurativo
Se ritieni di aver subito un disservizio da parte di FIM Insurance Broker o di una delle compagnie con cui hai sottoscritto una polizza per il nostro tramite, hai diritto a una procedura strutturata, gratuita e tempi certi di risposta. Dal 15 gennaio 2026 è operativo l'Arbitro Assicurativo, il nuovo organismo di risoluzione alternativa delle controversie istituito dal D.Lgs. 215/2024.
Ultimo aggiornamento: Maggio 2026
La procedura in 3 livelli
La normativa prevede un percorso sequenziale: si parte dal reclamo a chi è ritenuto responsabile; se la risposta non è soddisfacente o non arriva entro 45 giorni, si sale al livello successivo.
- 1
Reclamo all'intermediario (FIM Insurance Broker)
Quando. Quando il reclamo riguarda il comportamento del broker: consulenza ricevuta, assistenza, gestione amministrativa della polizza, gestione del sinistro nella parte di nostra competenza, riservatezza dei dati.
Come presentarlo:
- PEC: fiminsurancebrokersas@pec.it
- Raccomandata A/R: Ufficio Reclami — FIM Insurance Broker S.a.s., Via Roma 41, 04012 Cisterna di Latina (LT)
- Email ordinaria: info@fimbroker.it (con conferma di ricezione)
Risposta entro 45 giorni dalla ricezione, ai sensi dell'art. 7 del Reg. IVASS 40/2018.
- 2
Reclamo all'impresa di assicurazione
Quando. Quando il reclamo riguarda il comportamento della compagnia: condizioni contrattuali, quantificazione del premio, gestione e liquidazione del sinistro, applicazione clausole, rifiuto della copertura.
Come presentarlo:
- I recapiti dell'Ufficio Reclami sono indicati nel DIP Aggiuntivo, nelle Condizioni di Assicurazione e nella quietanza/contratto.
- In caso di difficoltà a reperirli, contattaci: ti forniamo noi i riferimenti aggiornati della tua compagnia.
L'impresa è tenuta a riscontrare entro 45 giorni dalla ricezione.
- 3
Ricorso all'Arbitro Assicurativo
Quando. Decorsi i 45 giorni senza riscontro o in caso di risposta non soddisfacente da parte dell'impresa.
Come presentarlo:
- Portale ufficiale: arbitroassicurativo.it
- Ricorso gratuito, online, senza obbligo di assistenza legale.
- Termine: entro 12 mesi dalla data del reclamo presentato all'impresa.
- La decisione dell'Arbitro non è vincolante per il cliente, che resta libero di adire l'Autorità Giudiziaria.
Procedura introdotta dal D.Lgs. 215/2024 in attuazione della Direttiva UE 2023/2225 e operativa dal 15 gennaio 2026.
Cosa indicare nel reclamo
Per consentire un riscontro rapido e completo, ti chiediamo di includere nel reclamo le seguenti informazioni minime previste dal Regolamento IVASS 40/2018:
- Dati del reclamante: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, recapito telefonico ed email.
- Riferimenti del rapporto: numero di polizza, compagnia, data di decorrenza; per i sinistri, numero pratica.
- Oggetto del reclamo: descrizione chiara del fatto, data degli eventi rilevanti, soggetto a cui si attribuisce la responsabilità (intermediario o impresa).
- Richiesta: cosa si chiede a titolo di risposta o ristoro.
- Allegati: copia di documenti utili (polizza, corrispondenza precedente, perizie, fatture).
- Sottoscrizione e copia documento d'identità del reclamante.
Riservatezza. I dati personali contenuti nel reclamo sono trattati esclusivamente per la gestione della procedura, nel rispetto del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e della nostra Privacy Policy.
Canali per reclami a FIM Insurance Broker
PEC (canale preferenziale)
fiminsurancebrokersas@pec.itRaccomandata A/R
Ufficio Reclami
FIM Insurance Broker S.a.s.
Via Roma 41, 04012 Cisterna di Latina (LT)
Telefono
+39 06 96883381Il telefono non è valido come canale formale di reclamo: serve solo per informazioni.
Altre vie di tutela
Oltre alla procedura di reclamo descritta sopra, il cliente può sempre attivare i seguenti strumenti:
Segnalazione a IVASS
Per violazioni della normativa di settore da parte di intermediari o imprese vigilate.
ivass.it/consumatori/reclami ↗Mediazione obbligatoria
In materia di contratti assicurativi (D.Lgs. 28/2010), presso un Organismo di Mediazione iscritto al Ministero della Giustizia. Il ricorso preventivo all'Arbitro Assicurativo assolve alla condizione di procedibilità.
giustizia.it — Organismi di Mediazione ↗Autorità Giudiziaria Ordinaria
Il cliente conserva sempre il diritto di adire il giudice competente; per il consumatore è competente il foro di residenza o domicilio.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle Assicurazioni Private (artt. 183, 187, 187-bis).
- D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 — Recepimento Direttiva (UE) 2016/97 (IDD).
- Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 — Disciplina dei requisiti e delle modalità di svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 163 del 2025.
- Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 — Disciplina degli obblighi di informazione e regole di comportamento, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 163 del 2025.
- D.Lgs. 12 dicembre 2024, n. 215 — Istituzione e disciplina dell'Arbitro Assicurativo (operativo dal 15 gennaio 2026).
- D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — Mediazione obbligatoria in materia civile e commerciale (compresi i contratti assicurativi).
- Reg. (UE) 2016/679 — GDPR.
Hai bisogno di aiuto prima di presentare un reclamo?
Spesso un'incomprensione si risolve con una telefonata o un'email. Prima di formalizzare un reclamo, contattaci: chiariamo subito la situazione e, se serve, ti accompagniamo nel percorso più adatto.