Dal 2025/2026 la tutela INAIL per alunni e personale è diventata strutturale, e in molte segreterie è nata la stessa domanda: la polizza integrativa serve ancora? Serve. Ecco che cosa resta fuori, con le norme lette una per una.
Fino all'anno scolastico 2022/2023 l'INAIL assicurava gli studenti solo in laboratorio e in palestra: l'art. 4 n. 5 del D.P.R. 1124/1965 parla di alunni «che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche». Una caduta in cortile, per lo Stato, non era un infortunio. Con l'art. 18 del D.L. 48/2023 la tutela si è allargata a tutte le attività di insegnamento e apprendimento: prima per il solo 2023/2024, in via sperimentale, poi prorogata di un anno, e dal 2025/2026 è diventata strutturale con l'art. 2-ter del D.L. 90/2025, convertito dalla L. 109/2025. Le istruzioni operative stanno nella circolare INAIL n. 1 del 9 gennaio 2026. Gli alunni sono assicurati per gli infortuni nei luoghi delle attività didattiche e nelle loro pertinenze, e per tutte le attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa, uscite e viaggi d'istruzione compresi. È un passo avanti vero. Ed è anche il motivo per cui qualche Dirigente ha iniziato a chiedersi se il contributo che le famiglie versano ogni anno per la polizza integrativa abbia ancora senso.
Qui sta il punto che le circolari non mettono in prima pagina. L'INAIL è un'assicurazione sociale: indennizza il danno permanente e cura, non rimborsa. Tre limiti pesano più degli altri. Il primo: il danno biologico è indennizzato solo se la menomazione arriva almeno al 6 per cento (art. 13 del D.Lgs. 38/2000: in capitale fra il 6 e il 15, in rendita dal 16). Sotto quella soglia, nulla. Il secondo: agli studenti non spetta l'indennità per inabilità temporanea, perché quella sostituisce una retribuzione che l'alunno non ha; lo scrive la stessa circolare 1/2026. Il terzo: le prestazioni sanitarie passano dal servizio pubblico e dalle strutture convenzionate. Il conto del dentista, della clinica privata o del fisioterapista scelto dalla famiglia resta alla famiglia. Un braccio rotto in palestra che guarisce bene, cioè il sinistro scolastico più comune che esista, per l'INAIL vale le cure e basta.
L'INAIL copre gli infortuni. Non copre la responsabilità della scuola e dei suoi docenti verso chi si fa male o subisce un danno, e nella scuola quella responsabilità è pesante per legge. L'art. 2048 c.c. rende i precettori responsabili «del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza», e li libera soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto: è la culpa in vigilando. Quando invece l'alunno si fa male da solo, le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 9346 del 2002) inquadrano la responsabilità dell'istituto come contrattuale, nata con l'iscrizione: la famiglia deve provare che il danno è avvenuto durante la prestazione scolastica, la scuola deve provare che l'evento non le è imputabile. Un occhio perso in laboratorio, una caduta dalle scale con una lesione grave, una lite fra compagni finita al pronto soccorso: in ciascuno di questi casi la richiesta di risarcimento arriva all'istituto, e l'INAIL non c'entra. La sezione di responsabilità civile della polizza integrativa serve a questo, e vale per l'istituzione, per i docenti, per il personale ATA e per gli alunni stessi.
Per il personale scolastico la tutela INAIL comprende l'infortunio in itinere. Per gli alunni no: l'art. 18 del D.L. 48/2023 li assicura solo nei luoghi delle attività didattiche e nelle attività del piano dell'offerta formativa, quindi il tragitto ordinario fra casa e scuola resta fuori. C'è un'eccezione recente e importante. L'art. 7 del D.L. 159/2025 ha chiarito, con una norma di interpretazione autentica valida anche per il passato, che la tutela copre gli infortuni nel tragitto fra l'abitazione dello studente e il luogo dove si svolge il percorso di formazione scuola-lavoro, l'ex PCTO. Per tutto il resto del tragitto quotidiano, se la scuola vuole coprire i suoi alunni anche fuori dal cancello, serve la garanzia in itinere della polizza integrativa, o l'opzione 24 ore che alcune compagnie offrono.
Se l'INAIL copre l'infortunio grave, la polizza integrativa deve coprire tutto quello che sta prima e attorno. Il criterio è semplice: guardare dove si concentrano i sinistri reali di una scuola, che sono piccoli, frequenti e quasi mai sopra il 6 per cento di invalidità. Una polizza si giudica lì, sulla tabella per punto delle microinvalidità e sulle franchigie, non sul massimale in copertina.
Nella scuola statale la polizza integrativa la pagano quasi sempre le famiglie, con un contributo volontario deliberato dal Consiglio d'Istituto e comunicato con una circolare: è una spesa di pochi euro per alunno che va tenuta distinta dalle quote obbligatorie. La compagnia la sceglie l'istituto, come ente pubblico, con una procedura ad evidenza pubblica: determina del Dirigente, capitolato, offerte a confronto. Ed è qui che la differenza fra una polizza buona e una polizza qualunque si decide, perché le compagnie rispondono al capitolato che ricevono. Un capitolato che chiede il massimale per la responsabilità civile e dimentica la tabella delle microinvalidità, la cumulabilità fra infortuni e responsabilità civile o l'estensione ai percorsi scuola-lavoro produce una polizza che copre bene i casi rari e male quelli di tutti i giorni. Un broker iscritto al RUI può affiancare la scuola in questo lavoro, dalla lettura delle polizze in corso alla relazione comparativa delle offerte, ed è remunerato dalla provvigione compresa nel premio, dichiarata al contraente: per l'istituto non c'è un costo. La scelta finale resta sempre della scuola.
Se in segreteria c'è già una polizza integrativa, prima di rinnovarla come l'anno scorso vale la pena rispondere a poche domande. Quasi nessuna scuola sa rispondere a tutte.
La tutela INAIL strutturale è una buona notizia e toglie alla scuola il rischio più grave, l'infortunio con postumi seri. Lascia però scoperto tutto il resto: le microinvalidità, le spese che la famiglia anticipa, i giorni di gesso, gli occhiali, la responsabilità civile della scuola e dei docenti, il tragitto quotidiano, i viaggi all'estero. La polizza integrativa non è un doppione dell'INAIL, è il pezzo che lo completa. Per gli istituti scolastici FIM ha un Dipartimento Scuole dedicato, che parte da una lettura scritta e gratuita delle polizze in corso: la trovate su fimbroker.it/soluzioni/scuole.
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