Tre soggetti, una convenzione e almeno tre coperture. Cosa paga l'INAIL, cosa cambia per il tragitto dopo il D.L. 159/2025, e le sei domande da fare prima di firmare.
I percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento oggi la legge li chiama percorsi di formazione scuola-lavoro. Il nome è cambiato, il problema no: lo studente esce dalla scuola, entra in un'azienda, usa attrezzature che non sono sue. Se succede qualcosa, la domanda è sempre la stessa: chi paga?
Per l'infortunio la risposta è quasi sempre l'INAIL, e dal 2025 anche per il tragitto. Il punto debole sono i danni che lo studente causa: lì decidono la convenzione e la responsabilità civile della scuola, e spesso una esclusione scritta in piccolo. Il nostro consiglio è leggere le due carte insieme, prima delle firme di inizio anno.
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INAIL, poi la polizza infortuni della scuola
L'INAIL copre l'infortunio durante il percorso. Sotto il 6 per cento di invalidità permanente non indennizza il danno: lì lavora la polizza integrativa.
INAIL
Dal D.L. 159/2025 il tragitto fra casa e luogo del percorso è coperto, anche per gli infortuni già successi. Il tragitto casa-scuola di ogni giorno no.
RC della scuola, se non lo esclude
È il caso che salta più spesso: molte polizze escludono le cose in uso o in consegna. La convenzione può spostare la responsabilità, la polizza deve seguirla.
RC della scuola, RC dell'azienda
Dipende da chi vigilava e da cosa dice la convenzione. Le due polizze devono parlarsi, altrimenti ognuna aspetta che paghi l'altra.
Estende la tutela INAIL agli alunni per le attività didattiche e per quelle del Piano triennale dell'offerta formativa. Strutturale dall'anno scolastico 2025/2026.
Comma 1: la tutela comprende il tragitto dall'abitazione o dal domicilio al luogo del percorso scuola-lavoro, e ritorno. Comma 2: le convenzioni non possono adibire gli studenti a lavorazioni ad elevato rischio, come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell'azienda.
Equipara al lavoratore chi partecipa a iniziative di alternanza tra studio e lavoro: formazione sulla sicurezza e dispositivi di protezione valgono anche per lo studente.
Se in segreteria nessuno sa rispondere a una di queste, è lì che si apre il buco.
Lo studente che entra nel vostro laboratorio o nel vostro ufficio, per la sicurezza, è un lavoratore: formazione, dispositivi di protezione e niente lavorazioni ad elevato rischio. Per la polizza, guardate che la vostra responsabilità civile non escluda gli studenti ospitati, né come terzi né come prestatori di lavoro.
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Sì. La tutela dell'art. 18 del D.L. 48/2023, strutturale dall'anno scolastico 2025/2026, comprende le attività del Piano triennale dell'offerta formativa, e i percorsi scuola-lavoro ne fanno parte. Ma l'INAIL indennizza il danno permanente solo dal 6 per cento in su: il braccio rotto che guarisce bene resta alla polizza infortuni della scuola.
Anche il tragitto è coperto. L'art. 7 del D.L. 159/2025 ha chiarito, con una norma di interpretazione che vale anche per il passato, che la tutela INAIL comprende il percorso dall'abitazione o dal domicilio dello studente al luogo del percorso scuola-lavoro, e ritorno. Il tragitto casa-scuola di tutti i giorni invece resta fuori.
Dipende da due carte: la convenzione e la polizza di responsabilità civile della scuola. Molte RC escludono i danni alle cose che l'assicurato ha in uso o in consegna, e l'attrezzatura dell'azienda è proprio quello. Prima di firmare le convenzioni conviene leggere quella esclusione e, se serve, chiedere un'estensione scritta.
Per il D.Lgs. 81/2008 sì: l'art. 2 equipara al lavoratore chi partecipa a iniziative di alternanza tra studio e lavoro. Vuol dire formazione sulla sicurezza, dispositivi di protezione e, se i rischi lo richiedono, sorveglianza sanitaria, come per i dipendenti. Dal 2025 la legge vieta anche di adibire gli studenti a lavorazioni ad elevato rischio, così come le individua il documento di valutazione dei rischi dell'azienda (art. 7 del D.L. 159/2025).
Prima leggete la convenzione, che dice chi assicura cosa. Poi controllate due cose nella vostra polizza: che gli studenti ospitati non siano esclusi dalla responsabilità civile verso terzi o verso i prestatori di lavoro, e che la copertura valga per i danni che subiscono mentre usano le vostre attrezzature. È una telefonata al vostro intermediario, prima di firmare la convenzione.
Mandateci la polizza della scuola e una convenzione tipo. Vi diciamo per iscritto se gli studenti in azienda sono coperti per quello che può succedere davvero.
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