Niente gara, niente ente locale che assicura l'edificio, e un'INAIL che copre gli alunni della paritaria ma non i bambini del nido. Ecco cosa serve a chi gestisce, e dove di solito mancano i pezzi.
Una scuola statale ha l'edificio del Comune, il personale dello Stato e una gara per le polizze. Una paritaria o un nido privato hanno tutto in carico al gestore: immobile, dipendenti, contratti con le famiglie. Le polizze sono di più e le decidete voi.
Il nostro consiglio è partire dalla responsabilità civile e dagli infortuni, perché è lì che arrivano le richieste delle famiglie. Al nido gli infortuni contano ancora di più: la tutela INAIL dell'art. 18 del D.L. 48/2023 parla di alunni delle scuole, e i bambini del nido non li nomina.
Volete un parere sulle polizze che avete? Scriveteci su WhatsApp o a dipartimentoscuole@fimbroker.it.
Il Codice dei contratti pubblici riguarda le amministrazioni. Il gestore privato sceglie broker e polizze con un atto interno, nei tempi che decide lui.
Nella statale l'immobile è dell'ente locale. Qui è vostro o in affitto: incendio, acqua, furto e danni all'immobile del proprietario diventano rischi del gestore.
Educatori, insegnanti, cuoche, ausiliari: siete il datore di lavoro. Oltre all'INAIL dei dipendenti serve la responsabilità civile verso chi lavora con voi.
Gli alunni delle paritarie rientrano nella tutela INAIL dell'art. 18 del D.L. 48/2023. La norma parla di scuole, e il nido per legge è un servizio educativo: i suoi bambini non sono nominati.
Non tutte servono a tutti: un nido in affitto con dieci bambini non è una paritaria con l'edificio di proprietà e i laboratori. Ma queste sono le sei voci che leggiamo ogni volta.
Verso alunni, bambini, famiglie e terzi, e verso il personale. Con tutti gli assicurati dentro: dipendenti, collaboratori, esperti esterni, volontari, tirocinanti.
Al nido è la tutela principale. In una paritaria copre quello che l'INAIL lascia fuori: le invalidità sotto il 6 per cento, le cure private, gli occhiali e l'apparecchio dei denti.
Incendio, eventi atmosferici, acqua, furto. Se siete in affitto, i danni all'immobile di cui rispondete verso il proprietario.
Obbligatoria se il gestore è un'impresa iscritta al Registro delle imprese, come una cooperativa o una società. Consigliata comunque a chi ha l'edificio di proprietà.
Contestazioni delle famiglie, contenziosi con il personale, procedimenti dopo un infortunio. L'avvocato serve prima che arrivi il conto del danno.
Registro, pagelle, foto, certificati medici dei bambini. Una violazione dei dati di minori va notificata al Garante e, se il rischio è alto, alle famiglie (artt. 33 e 34 GDPR).
Il premio lo calcola la compagnia sul vostro rischio: numero di alunni e bambini, età, attività, edificio. Per questo qui non trovate prezzi.
La lettura delle polizze è gratuita: il nostro compenso arriva dalle compagnie, solo se decidete di assicurarvi con noi.
Tutte, anche quella dell'edificio e quella del furgone del servizio mensa, se c'è. Spesso i buchi stanno fra una polizza e l'altra.
Quanti bambini, quali età, chi lavora con voi, che attività fate fuori sede. Vi diciamo per iscritto cosa copre, cosa manca e cosa pagate due volte.
Se serve cambiare, chiediamo le offerte alle compagnie sullo stesso testo e vi consegniamo un confronto motivato. La scelta resta del gestore.
No. Il Codice dei contratti pubblici riguarda le amministrazioni, non il gestore privato di una paritaria o di un nido. Incarico e polizze si decidono con un atto interno del gestore. Conviene comunque mettere per iscritto cosa chiedete alle compagnie, così le offerte si confrontano sullo stesso testo.
Sì, per gli infortuni durante le attività didattiche e quelle del Piano triennale dell'offerta formativa. L'art. 18 del D.L. 48/2023, strutturale dall'anno scolastico 2025/2026, comprende gli alunni delle scuole del sistema nazionale di istruzione, che per la L. 62/2000 sono statali e paritarie, e anche delle non paritarie. Ma l'INAIL indennizza il danno permanente solo dal 6 per cento in su e non rimborsa le cure private: la polizza infortuni della scuola serve ancora.
L'art. 18 parla di alunni delle scuole. I nidi il D.Lgs. 65/2017 li chiama servizi educativi per l'infanzia, distinti dalle scuole dell'infanzia, e la norma non li nomina. Per un bambino che si fa male al nido la tutela da guardare è la polizza infortuni del gestore, insieme alla sua responsabilità civile.
Sì. Con l'iscrizione nasce un rapporto contrattuale: la famiglia deve provare che il danno è avvenuto mentre il bambino era affidato alla struttura, il gestore deve provare che l'evento non gli era imputabile. Se il danno lo causa un compagno vale l'art. 2048 c.c., la responsabilità di chi vigila. Per questo la RC del gestore deve coprire tutti e due i casi, e tutto il personale, anche educatori esterni e volontari.
Se il gestore è un'impresa sì. La L. 213/2023, art. 1, commi 101-111 obbliga le imprese con sede legale in Italia, o con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ad assicurare terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali contro sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Una cooperativa o una società che gestisce il nido rientra; un ente non iscritto al Registro delle imprese no, ma i beni restano esposti allo stesso modo.
Mandateci le polizze che avete. Le leggiamo per intero e vi diciamo per iscritto cosa copre, cosa manca e cosa si paga due volte.
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