La riforma della Corte dei conti chiede a chi gestisce risorse pubbliche di assicurarsi per la colpa grave. È una polizza tua, non della scuola. Ecco cosa dice la legge e cosa guardare prima di firmare.
Fino a oggi la RC patrimoniale era la garanzia che il Dirigente e il D.S.G.A. sapevano di dover avere e rimandavano. Dal 1° gennaio 2027 non si rimanda più: la L. 20/1994, come modificata dalla L. 1/2026, chiede a chi assume un incarico con gestione di risorse pubbliche di stipulare prima una polizza per i danni causati all'amministrazione per colpa grave.
La nostra raccomandazione è semplice: arriva a quella data con la polizza già in mano, e con una retroattività che copra gli anni in cui hai già firmato. La legge non dice altro, né massimali né regole per chi è già in servizio. Le scelte che contano stanno nel contratto.
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Chi assume un incarico che comporta la gestione di risorse pubbliche, e per questo è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti, deve stipulare prima dell'incarico una polizza per i danni patrimoniali causati all'amministrazione per colpa grave. Nel giudizio la compagnia è litisconsorte necessario.
Introdotto dalla L. 7 gennaio 2026, n. 1. Si applica dal 1° gennaio 2027 (D.L. 200/2025, convertito dalla L. 26/2026).
È nullo il contratto con cui un ente pubblico assicura i propri amministratori per la responsabilità verso lo Stato e per quella contabile. Chi lo firma o lo proroga, e chi ne beneficia, rimborsa dieci volte i premi come danno erariale.
Per questo la polizza è della persona: la intesta e la paga il Dirigente o il D.S.G.A.
Si risponde solo per dolo o colpa grave. Per la colpa grave la Corte mette a carico del responsabile non più del 30 per cento del danno accertato e comunque non più del doppio della retribuzione lorda annua. Il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni dal fatto.
Il limite non vale per il dolo e per l'illecito arricchimento.
Per i danni legati al comportamento degli alunni il personale della scuola risponde verso l'amministrazione solo per dolo o colpa grave nella vigilanza. Verso i terzi risponde l'amministrazione, salvo rivalsa.
È la strada per cui un infortunio in cortile può diventare una questione personale.
Non servono scandali. Bastano un atto firmato di corsa, una scadenza saltata, una vigilanza organizzata male.
Una procedura sbagliata, un affidamento contestato, un contratto prorogato senza titolo. Sono gli atti che il Dirigente firma più spesso.
Spese non autorizzate, pagamenti in ritardo con interessi e penali, somme perse per una scadenza mancata. È il terreno del D.S.G.A.
Un contenzioso perso per un errore di procedura, supplenze o compensi liquidati senza i presupposti.
L'amministrazione risarcisce la famiglia e poi può rivalersi su chi doveva vigilare, se c'è colpa grave.
Due polizze con lo stesso nome possono valere cose molto diverse. Queste sono le sei righe che leggiamo per prime.
La polizza deve nominare la tua funzione, Dirigente o D.S.G.A., e coprire la responsabilità amministrativa e contabile per colpa grave. Non la RC verso terzi: quella è un'altra cosa.
Con una prescrizione di cinque anni dal fatto, una polizza senza retroattività lascia scoperti gli atti che hai già firmato.
Per la pensione, il trasferimento o la fine dell'incarico. La richiesta della Procura contabile può arrivare anni dopo.
La legge non lo fissa. Si sceglie guardando quanto puoi essere chiamato a pagare per colpa grave, che ha un tetto legato alla tua retribuzione.
Avvocato e consulenti davanti alla Corte dei conti, dall'invito a dedurre in poi. Controlla se sono comprese e con quale limite.
Il dolo non è mai assicurabile. Guarda cosa altro esclude il contratto: sanzioni, fatti già noti, incarichi aggiuntivi.
La gara sulle polizze dell'istituto riguarda alunni, personale e responsabilità della scuola. La RC patrimoniale sta fuori: la scuola non può pagarla e non passa dagli uffici dell'istituto. Ti seguiamo come cliente privato, con la riservatezza che si deve a una questione personale.
La riforma della Corte dei conti (L. 7 gennaio 2026, n. 1) ha aggiunto all'art. 1 della L. 20/1994 il comma 4-bis: chi assume un incarico che comporta la gestione di risorse pubbliche, e per questo risponde davanti alla Corte dei conti, deve stipulare prima dell'incarico una polizza per i danni patrimoniali causati all'amministrazione per colpa grave. Il D.L. 200/2025 ne ha spostato l'applicazione al 1° gennaio 2027. Dirigente e D.S.G.A. gestiscono risorse pubbliche: la nostra raccomandazione è arrivare a quella data con la polizza già in mano.
No. L'art. 3, comma 59, della L. 244/2007 rende nullo il contratto con cui un ente pubblico assicura i propri amministratori per la responsabilità verso lo Stato e per quella contabile, e prevede il rimborso di dieci volte i premi come danno erariale. La nuova norma mette l'obbligo in capo a chi assume l'incarico. La polizza la intesta e la paga la persona.
No, il comma 4-bis non indica massimali né altre condizioni. Il massimale si sceglie guardando quanto puoi essere chiamato a pagare: per la colpa grave la Corte dei conti mette a carico del responsabile non più del 30 per cento del danno accertato e comunque non più del doppio della retribuzione lorda annua (art. 1, comma 1-octies, L. 20/1994). Se c'è dolo o illecito arricchimento quel limite non vale, e nessuna polizza copre il dolo.
Perché queste polizze sono quasi sempre claims made: pagano le richieste che arrivano mentre il contratto è attivo, per fatti avvenuti dopo la data di retroattività. Il diritto al risarcimento del danno erariale si prescrive in cinque anni dal fatto. Una polizza che parte oggi senza retroattività lascia scoperti gli atti che hai già firmato.
La richiesta della Procura contabile può arrivare anni dopo. Serve una garanzia postuma, che tenga coperti i fatti del periodo di servizio anche dopo la fine dell'incarico. Va chiesta prima, non quando arriva l'invito a dedurre.
Verso la famiglia risponde l'amministrazione, che si surroga al personale nelle azioni dei terzi. Poi può rivalersi su chi doveva vigilare, ma solo per dolo o colpa grave (art. 61 della L. 312/1980). È uno dei casi in cui la RC patrimoniale lavora, insieme agli atti di gestione: contratti, pagamenti, procedure del personale.
Mandaci la polizza che hai, se ce l'hai. Ti diciamo in modo riservato se regge: retroattività, postuma, cosa esclude. È una questione tua, non della scuola.
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