L'obbligo di polizza del 2027 riguarda chi gestisce soldi pubblici. Docenti e collaboratori scolastici però rispondono già oggi per colpa grave nella vigilanza.
Dal 1° gennaio 2027 chi gestisce risorse pubbliche deve avere una polizza per la colpa grave: lo prevede il comma 4-bis dell'art. 1 della L. 20/1994, che il D.L. 200/2025 fa partire da quella data. Nelle scuole la regola pesa soprattutto su Dirigente e DSGA, che firmano spese e contratti, e a loro abbiamo dedicato una guida a parte. Un docente o un collaboratore scolastico che non gestisce soldi, per come è scritta la legge, quell'obbligo non ce l'ha. Il rischio di pagare di tasca propria però c'era prima del 2027 e resta dopo. Ha un nome preciso, colpa grave, e quasi sempre nasce dalla stessa cosa: la vigilanza sugli alunni. Vediamo come funziona, quanto si rischia e cosa controllare prima di decidere se assicurarsi.
Si parte dall'art. 2048 c.c.: chi insegna risponde del danno che l'allievo causa mentre è sotto la sua vigilanza, e se ne libera solo provando di non aver potuto impedire il fatto. Nella scuola statale, però, di regola la famiglia fa causa all'amministrazione e non all'insegnante. L'art. 61 della L. 312/1980 stabilisce che l'amministrazione prende il posto del personale nelle cause promosse dai terzi. La stessa norma dice che il personale direttivo, docente, educativo e non docente risponde verso l'amministrazione solo per dolo o colpa grave nella vigilanza. I collaboratori scolastici, quindi, ci sono dentro quanto i docenti. Il percorso tipico è questo: la famiglia ottiene il risarcimento dall'amministrazione, poi la Procura della Corte dei conti valuta se chi doveva vigilare ha commesso una colpa grave. Se la risposta è sì, apre un'azione di responsabilità contro la persona.
I momenti in cui la vigilanza si allenta sono quasi sempre gli stessi, e chi lavora a scuola li conosce bene. Non tutti finiscono davanti alla Corte dei conti: perché succeda servono un danno che l'amministrazione ha pagato e un comportamento che il giudice considera gravemente negligente, non una distrazione qualsiasi. Se hai un incarico che comporta di gestire risorse, come una commissione acquisti, leggi anche la guida per Dirigente e DSGA: lì le regole cambiano.
Davanti alla Corte dei conti si risponde personalmente e solo per dolo o colpa grave (art. 1, comma 1, L. 20/1994). Dopo la riforma del 2026 la legge fissa anche un tetto: per la colpa grave il responsabile paga al massimo il 30 per cento del danno accertato, e comunque non più del doppio della sua retribuzione lorda annua. Il tetto non vale per il dolo, che nessuna polizza copre. Il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni dal fatto, quindi la richiesta può arrivare quando la gita è un ricordo lontano. Un esempio, costruito per spiegare il meccanismo e non preso da un caso reale: un alunno si fa male seriamente durante un'uscita didattica, l'amministrazione risarcisce la famiglia e la Procura contesta all'insegnante accompagnatore di aver lasciato il gruppo senza sorveglianza. Se la Corte riconosce la colpa grave, il conto resta a lui, entro quei limiti. In più ci sono avvocato e consulenti, che servono dall'invito a dedurre in poi anche quando alla fine la colpa grave non viene riconosciuta.
Quasi ogni istituto ha una polizza integrativa, che di solito protegge gli alunni e la responsabilità civile della scuola verso i terzi. È utile, ma copre un'altra cosa. La colpa grave che ti contesta la Corte dei conti è una responsabilità tua verso l'amministrazione, e si copre con una polizza intestata a te. Molti sindacati della scuola includono una copertura nella tessera: prima di comprarne un'altra, leggi quella, perché a volte basta e a volte copre solo le spese legali. Queste sono le righe che guardiamo per prime.
Se lavori in una scuola, come docente, educatore o collaboratore scolastico, mandaci la polizza che hai già, anche quella compresa nella tessera sindacale. FIM Insurance Broker, iscritta al RUI Sez. B n. B000405449, la legge per intero e ti dice per iscritto che cosa copre, che cosa no e se ha senso cercare un'alternativa sul mercato. La lettura non ti costa nulla. Se hai incarichi con deleghe di spesa, le regole che valgono dal 2027 le trovi nella guida per Dirigente e DSGA, nella sezione Istituti scolastici di fimbroker.it. Scrivici a info@fimbroker.it o chiamaci al +39 06 96883381.
Questo articolo è stato redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e revisionato dal team di FIM Insurance Broker. Ha finalità informative e non sostituisce una consulenza assicurativa personalizzata.
Il nostro team di esperti è a tua disposizione per una consulenza gratuita e senza impegno.
Il nostro team ti ricontatta entro 1 giorno lavorativo, senza costi.
Richiedi Preventivo📞 06 96883381